I consigli del legale

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speeder
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Re: I consigli del legale

Messaggio da speeder »

Lòrisse910R ha scritto:Eccomi anche io con una domanda...

Tempo fa mia madre è stata coinvolta in un incedente stradale, in cui è emersa la ragione al 100%...
Lei non si è fatta nulla, ma la macchina ha riportato danni per 10.000 euro circa.
La stessa auto era quotata su quattroruote 6900 euro al momento dell'incidente.
Il perito che ha visionato l'auto e il preventivo aveva detto che avremmo avuto un risarcimento per 7000 euro, ma al momento del ritiro dell'assegno, lo stesso risultava in realtà di 5500...
Alle nostre rimostranze, la compagnia assicurativa adduceva che il liquidatore aveva deliberato tale cifra come acconto e alla presentazione della fattura relativa alla demolizione avrebbe liquidato il resto, comunque non superiore a 6600 euro (ultima quotazione quattroruote).
A parte che secondo me il valore di riferimento è 6900, dato che è la quotazione al momento del sinistro (2 mesi fa), mi pare di aver letto che le assicurazioni devono pagare fino ad un 10% in più del valore dell'auto, se il clinete opta per la riparzione

Comunque: La mia domanda è questa: posso richiedere i 7000 euro concordati con il perito anche in assenza di rottamazione???
cosa devo fare per ottenere quello che chiedo, sopratutto considerando che un'altra uguale con 7000 euro forse non riesco a comprarla...

Grazie,
Il valore del rottame è valutato al momento del sinistro. Per quanto riguarda il valore dell'auto bisogna verificare che non si siano basati su eurotax (che solitamente ha valori + bassi) piuttosto che quattroruote...
Il fatto che il liquidatore voglia il certificato di rottamazione lo trovo piuttosto cavilloso visto che comunque essendo il danno superiore al valore del veicolo + di quello non ti viene liquidato e a quel punto che tu la faccia riparare o meno quello prendi, inoltre ti dovrebbero riconoscere anche il costo di reimmatricolazione di un nuovo mezzo. Tra l'altro se sono 2 i veicoli coinvolti è la tua compangia che ti liquida in indennizzo diretto quindi fai le giuste rimostranze al tuo assicuratore.....
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Re: I consigli del legale

Messaggio da speeder »

Frankie ha scritto:Ecco la risposta del legale:

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la pista di un autodromo non può essere considerata “strada” ai sensi del C.d.s. e, pertanto, non è soggetta alla normativa di cui al predetto Codice; ne deriva che non potrà trovare conseguentemente applicazione la normativa relativa all’assicurazione obbligatoria Rca: in caso di sinistro occorso in pista non potrà essere invocata detta copertura assicurativa (e difatti, in pista è possibile circolare con veicoli ancorchè privi di targa di immatricolazione).

Si deve segnalare, per completezza espositiva, che il Codice della Strada prevede l’obbligo assicurativo per l’organizzatore di “gare”, “competizioni sportive” di qualsiasi genere e relative “prove” (art. 124, comma 1°, D.lg. n. 209/2005).

Trattasi però di assicurazione speciale avente ad oggetto la particolare responsabilità degli organizzatori e degli altri preposti allo svolgimento delle gare e delle competizioni (direttore di gara, giudici sportivi etc..); con esclusione dei danni ai partecipanti ed ai veicoli da essi adoperati (art. 124, comma 2°, D.Lg. n. 209/2005).

Ora, per essere precisi ed addentrarsi nel singolo caso, bisognerebbe visionare, prima dell’ingresso del turno di prove libere, ogni modulo all’uopo sottoposto al “pilota”per la firma, in modo da poter capire ciò che si sottoscrive.
Accade spesso, come nell’esempio anzidetto, che l’organizzatore consigli la sottoscrizione di una “tessera sport FMI”che dovrà coprire i danni eventualmente che si verificheranno in occasione del turno di prove libere.
Infatti, formalmente sembra una buona soluzione, in quanto si riesce ad avere con una minima spesa (circa 120€) una copertura assicurativa sulle lesioni fisiche subite in occasione di un’eventuale sinistro.


Appare evidente che, per essere meglio tutelati, è consigliabile avere una propria polizza infortuni che, secondo determinate clausole contrattuali, può anche coprire le lesioni fisiche provocate a seguito di un sinistro o di una caduta in pista.

Ad ogni buon conto, occorre precisare che non tutte le compagnie assicurative stipulano polizze di questo genere, soprattutto se l’assicurato è un assiduo frequentatore dei circuiti, considerato l’elevato rischio.
Il consiglio è quello di stipulare una buona polizza infortuni, magari generale (cioè che copra infortuni di tutti i tipi compresi quelli avvenuti in pista) che al momento del sinistro, sia di pronta e chiara attivazione.
Ma per quanto riguarda la responsabilità civile (come richiesto da Massimou) come ci si deve comportare? Se io girando in pista provoco la caduta di un'altro motociclista devo pagare personalmente i danni provocati al terzo?
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Re: I consigli del legale

Messaggio da Frankie »

Sorry per il ritardo nella risposta, comunque ecco la risposta del legale:


Eccomi anche io con una domanda...

Tempo fa mia madre è stata coinvolta in un incedente stradale, in cui è emersa la ragione al 100%...
Lei non si è fatta nulla, ma la macchina ha riportato danni per 10.000 euro circa.
La stessa auto era quotata su quattroruote 6900 euro al momento dell'incidente.
Il perito che ha visionato l'auto e il preventivo aveva detto che avremmo avuto un risarcimento per 7000 euro, ma al momento del ritiro dell'assegno, lo stesso risultava in realtà di 5500...
Alle nostre rimostranze, la compagnia assicurativa adduceva che il liquidatore aveva deliberato tale cifra come acconto e alla presentazione della fattura relativa alla demolizione avrebbe liquidato il resto, comunque non superiore a 6600 euro (ultima quotazione quattroruote).
A parte che secondo me il valore di riferimento è 6900, dato che è la quotazione al momento del sinistro (2 mesi fa), mi pare di aver letto che le assicurazioni devono pagare fino ad un 10% in più del valore dell'auto, se il cliente opta per la riparazione.

Comunque: La mia domanda è questa: posso richiedere i 7000 euro concordati con il perito anche in assenza di rottamazione???
cosa devo fare per ottenere quello che chiedo, sopratutto considerando che un'altra uguale con 7000 euro forse non riesco a comprarla...


Ebbene, il principio giuridico sotteso alla questione della quantificazione del danno in caso di c.d. “riparazioni antieconomiche” del veicolo attiene, in termini generali, al rapporto tra le due modalità di risarcimento del danno, definitive rispettivamente “risarcimento in forma specifica” e “risarcimento per equivalente".

Il risarcimento in forma specifica consiste nella restitutio in integrum del danneggiato, ossia in un intervento riparatorio che ponga il danneggiato nello stesso stato in cui si trovava prima di essere vittima dell'evento di danno.

In tema di danni al veicolo, questa forma di risarcimento si realizza assegnando al proprietario una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie a riparare il veicolo: in questo modo, il proprietario danneggiato potrà provvedere alla riparazione della vettura e, senza sopportare alcuna spesa, ritrovarsi un veicolo nelle stesse condizioni in cui si trovava prima di essere danneggiata.
Per la verità, ci sarebbe già da osservare che una vettura "incidentata", per quanto perfettamente riparata, subisce comunque una perdita di valore, un deprezzamento, con la conseguenza che la "semplice" riparazione del veicolo non sarebbe, da sola sufficiente, a reintegrare il danneggiato dalla diminuzione patrimoniale subita a causa del sinistro stradale. Sul punto, si rinvengono nella giurisprudenza di merito alcune pronunce che riconoscono al danneggiato, oltre alle somme necessarie a riparare il veicolo, un ulteriore importo rivolto a compensare il deprezzamento riportato dal veicolo, oltre al risarcimento da c.d. “fermo tecnico”, altra posta di danno troppo spesso trascurata da avvocati, giudici e periti.

Il risarcimento per equivalente, viceversa, consiste nella corresponsione di una somma di denaro equivalente alla perdita patrimoniale subita dal danneggiato in conseguenza dell’evento di danno.
In tema di danni al veicolo, questa forma di risarcimento si realizza assegnando al proprietario del veicolo danneggiato un importo pari al valore economico di mercato che il bene aveva prima di rimanere coinvolto nel sinistro stradale.

Fatte queste necessarie premesse, occorre passare a considerare il rapporto tra le due forme di risarcimento, al fine di chiarire quando bisogna ricorrere all'una e quando all'altra delle due.
Per regola generale, il danneggiato ha ordinariamente la facoltà di chiedere la reintegrazione in forma specifica. Questa forma di risarcimento, pertanto, è considerata dal legislatore come quella preferibile, dal momento che è quella maggiormente in grado di realizzare la finalità sottesa all'intero sistema della responsabilità civile, che è da ricercarsi nella eliminazione delle conseguenze dannose che il danneggiato ha riportato in conseguenza di un evento dannoso.
La facoltà di chiedere la reintegrazione in forma specifica, tuttavia, incontra alcune limitazioni.

La prima di queste limitazioni consiste nella impossibilità di ripristino della situazione precedente.

Ciò si verifica, volendo circoscrivere il ragionamento ai danni all’automezzo, in tutti i casi in cui il veicolo danneggiato dal sinistro stradale sia andato completamente distrutto o, comunque, non possa essere riparato.

Ricorrendo questa ipotesi, la reintegrazione in forma specifica non può materialmente avere luogo. Ne deriva che il risarcimento del danno debba necessariamente avvenire attraverso la formula "per equivalente", ossia mediante il pagamento di una somma di denaro pari alla perdita patrimoniale subita dal danneggiato per effetto dell'evento di danno. Tale perdita patrimoniale viene tradizionalmente identificata nel valore che il mezzo aveva al momento del sinistro.

La seconda limitazione è prevista dall'art. 2058 co. 2 C.C., il quale prevede che, nonostante la richiesta di risarcimento in forma specifica promanante dal danneggiato, il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la restitutio in integrum risulti eccessivamente onerosa per il debitore.

Viene da concludere, in definitiva, che il risarcimento in forma specifica è escluso non solo quando il ripristino della situazione precedente sia oggettivamente impossibile, ma anche quando tale ripristino risulti eccessivamente oneroso.
Limitando il ragionamento al problema del risarcimento dei danni all'autoveicolo, sono due i principi giuridici che devono essere desunti dalla disposizione di legge appena richiamata.
Per un verso, va riconosciuto che il concetto di "eccessiva onerosità per il debitore" sottende un necessariamente un termine di raffronto tra due tipi di prestazione. Occorre domandarsi, in altri termini, rispetto a che cosa la riparazione in forma specifica debba configurarsi come "eccessivamente onerosa" affinché possa essere esclusa dal giudice. In un ambito nel quale si rinviene un'unica obbligazione, quella risarcitoria, che grava a carico della parte danneggiante, il raffronto non può essere certo operato tra prestazioni corrispettive, come avviene in tema di risoluzione del contratto. L'unico termine di paragone, che sembra possibile prendere in considerazione ed in ragione del quale è predicabile un giudizio di comparazione, è rappresentato dall'altra forma di risarcimento, ossia dal risarcimento per equivalente.
Non sembra possibile, in definitiva, sfuggire dalla logica del confronto, da operarsi peraltro dal punto di vista del soggetto obbligato al risarcimento, tra costo delle riparazioni del veicolo (risarcimento in forma specifica) e valore antesinistro del mezzo (risarcimento per equivalente).
L'altro principio da considerare, invece, attiene al metro del confronto tra le due forme di riparazione, che la legge non identifica nella "semplice" onerosità, ma nella "eccessiva" onerosità.
È proprio da questa riflessione, troppo spesso trascurata da giudici, avvocati e consulenti, che discendono i principali corollari applicativi in tema di risarcimento ai danni al veicoli.
Intanto, il riferimento ad una onerosità che deve essere "eccessiva" impone di escludere rilevanza al confronto algebrico tra il costo della riparazione ed il valore antesinistro del veicolo, falsa opinione propinata dalle Compagnie di Assicurazioni ed a cui troppo frettolosamente si dà credito nelle aule di giustizia. Per escludere la riparazione del veicolo, quest'ultima deve presentarsi come eccessivamente più costosa rispetto al valore del veicolo. Certo, si tratta di una valutazione lasciata al prudente apprezzamento del giudice, il quale, tuttavia, non può risolverla in un semplice giudizio in termini di "più caro o meno caro".

In secondo luogo, il giudizio di eccessiva onerosità deve essere compiuto rispetto al corretto contenuto che è destinato ad assumere il risarcimento per equivalente, il quale non comprende esclusivamente il valore di mercato antesinistro del veicolo danneggiato, ma deve considerare, altresì, lo stato di manutenzione del veicolo "incidentato" e comprendere, inoltre, il rimborso delle spese di rottamazione del veicolo e di quelle per la immatricolazione di un nuovo veicolo, nonché un ristoro, da quantificarsi in via equitativa, legato alle difficoltà che, secondo l'id quod prelumque accidit, incontrerà il danneggiato nella ricerca sul mercato di una vettura usata dalle caratteristiche analoghe a quelle del veicolo perso ed, infine, il ristoro delle difficoltà derivanti dall'indisponibilità della vettura per il tempo necessario alla rottamazione, al reperimento di un'altra autovettura e alla nuova immatricolazione o passaggio di proprietà della vettura usata.

Nei limiti del possibile, in altri termini, ogni posta di danno deve essere ponderata e quantificata nella sua entità complessiva, di modo che il danneggiato sia effettivamente sollevato dalle conseguenze dannose derivategli dal fatto illecito altrui. Una corretta ricostruzione "per equivalente" del danno al veicolo, inoltre, consente di ricavare il giusto parametro di raffronto e, quindi, di individuare la forma di risarcimento a cui fare, di volta in volta,ricorso.

Occorre segnalare, da ultimo, che non può dirsi completamente superato l'indirizzo giurisprudenziale propenso a riconoscere a titolo di risarcimento l'equivalente delle spese necessarie alla riparazione del veicolo anche nel caso in cui queste superino in misura considerevole il valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro, almeno per l'ipotesi in cui il danneggiato provi di aver effettivamente riparato la vettura e provveduto realmente al relativo esborso.
(In tale senso, vedi Giudice di Pace di Alessano, n. 477/08)
.

Più semplicemente, nel caso di specie, per rispondere alla domanda, il perito liquiderà l’intera somma solo previa visione del certificato di rottamazione, in quanto è l’unico documento che può dimostrare il costo che si è dovuto affrontare per demolire il “relitto”.
In questi casi bisognerebbe farsi assistere da un legale, specializzato in “materia infortunistica”, che segua tutta la vicenda dall’inizio (momento del sinistro) all’uscita del perito, che visiona l’auto, nonché alla liquidazione del danno materiale.
Infatti l’attività del legale consisterà nell’apertura del sinistro con una rihiesta danni, inviata con raccomandata a.r., che includerà ogni tipo di danno (materiale, per lesioni, biologico ecc…) e spiegherà alla compagnia assicurativa “l’evento sinistroso” e la sua dinamica.
In tal modo, assistendo tutte le fasi del risarcimento danni, l’avvocato può monitorare la situazione nella sua interezza ed ovviare, qualora ce ne fosse la necessità, l’iniquo indennizzo del danno materiale (auto, vestiti, orologi, oggetti materiali ecc..) come nel caso di specie.
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Re: I consigli del legale

Messaggio da Lòrisse910R »

GRAZIE MILLE!!! :notworthy:
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Re: I consigli del legale

Messaggio da Lepp »

Ho purtroppo anche io un quesito:
stasera una volpe sulla Giardini tra Formigine e Maranello ha pensato bene di centrare la mia macchina. :evil:
Paraurti anteriore, mascherine varie e freccia distrutta. :(
La volpe non la ho trovata ai bordi della strada ma parecchio del suo pelo lo ha ancora il mio parafango. :-(

La domanda è: ho diritto a qualche forma di risarcimento? (Non mi pare ci fossero dei cartelli di attraversamento di animali in quel tratto ma domani verifico)
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Re: I consigli del legale

Messaggio da Frankie »

Miiinchia :eek:

Lo giro subito :)
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Re: I consigli del legale

Messaggio da PZZMRCF4 »

Mi sa di no, io anni fa ho preso una nutria, dalle mie parti è pieno, sfondato paraurti e piegato parafango, non c'è stata pezza ho sborsato io. :( :(
Comunque meglio sentire l'avvocato, visto mai che è cambiato qualche cosa :grin: :grin:
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Re: I consigli del legale

Messaggio da kick 67 »

...Ogni post "fuori dalle righe" verrà cancellato senza preavviso al fine di mantenere il 3aD in linea con le premesse iniziali di assoluta serietà...
spero che non sia fuori dalle righe...
http://www.professioni-imprese24.ilsole ... ta_PA.html
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Re: I consigli del legale

Messaggio da kick 67 »

Strada scivolosa o bagnata: l'ANAS risarcisce i danni in caso di incidente

Prendendo spunto da una sentenza della Cassazione civile resa in data 13 giugno 2013, la numero 14856, lo “Sportello dei Diritti” ritorna sulla questione del diritto al risarcimento dei danni subiti per responsabilità del custode della strada o dell’ente proprietario. Nel caso in questione i giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento più recente e maggioritario secondo cui il responsabile del tratto stradale deve risarcire i danni provocati al conducente dell’autovettura che subisce un sinistro a causa del manto stradale viscido e scivoloso ribadendo che la responsabilità dell’ente o della società custode sussiste anche se se sono state adottate tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo.

Nel caso di specie i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell’Anas che aveva impugnato la sentenza di secondo grado del Tribunale che a sua volta aveva confermato l’esito di una sentenza del giudice di pace che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del conducente che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente, avvenuto a causa di un tratto stradale particolarmente bagnato e viscido.

Sottolineano gli ermellini che: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa dì agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”.

Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, peraltro, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. si applica in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada, “essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.

Anche la sentenza in questione evidenzia ulteriori importanti profili risarcitori per tutte le vittime di incidenti stradali dovuti a responsabilità dell’ente proprietario o custode della strada cui è demandata una maggiore attenzione per la più ampia tutela di tutti gli utenti anche in ragione di decisioni di tale tipo che stanno divenendo l’orientamento maggioritario delle corti nel Nostro Paese.

Non è chiaro se tutto quanto sopra asserito dalla Cassazione civile possa essere applicato, senza eccezioni o rettifiche, anche nel caso in cui ad essere coinvolta nell’incidente sia una motocicletta. In linea puramente teorica i mezzi omologati per l’utilizzo stradale godono dei medesimi diritti e sono subordinati alle stesse normative che ne regolamentano la circolazione. Tuttavia, specialmente in Italia, la promulgazione di una sentenza è quasi sempre soggetta all’interpretazione del codice (sia esso civile, penale o stradale) e nelle sue norme da parte degli organi giudicanti.

Non è quindi “matematico” che una sentenza di risarcimento formulata a beneficio di un automobilista coinvolto in un sinistro causato da condizioni stradali non idonee, possa essere applicata, nella medesima situazione, per risarcire un motociclista. Solo le prossime sentenza che coinvolgeranno veicoli a due ruote potranno sciogliere i dubbi a riguardo.
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Re: I consigli del legale

Messaggio da massimou »

speriamo non debbano esserci 8)
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Re: I consigli del legale

Messaggio da matteo82 »

è sempre attivo questo post???
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Re: I consigli del legale

Messaggio da matteo82 »

mi sa di no????????? :saltellav: :saltellav: :drinking: :drinking: :drinking: :drinking:
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Re: I consigli del legale

Messaggio da Frankie »

Ops, visto ora, si nada
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