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Inviato: 28/02/2008, 15:54
da massimou
brutale 910 s ha scritto:In base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.
Giustissimo, però se la legge è fatta a ca..o permettici di inca..arsi, anche se non serve a nulla almeno ci sfoghiamo
Ci mancherebbe altro la mia era solo una difesa alle istituzioni che rispetto e in cui credo fermamente
Il problema stà in chi manovra le istituzioni..... :roll:

Inviato: 28/02/2008, 15:55
da massimou
marj ha scritto:....appunto..poi la tua lungimirante e colta mente di studente di materie giuridiche mi potrà spiegare come hanno deciso le cifre....2582,28 e 15493,71.....avrebbero potuto non fare solamente la conversione lira euro della cifra tonda in lire ma fare direttamente la cifra tonda in euro...
Adesso non farlgi le pulci :lol:

Inviato: 28/02/2008, 16:13
da marj
massimou ha scritto:
marj ha scritto:....appunto..poi la tua lungimirante e colta mente di studente di materie giuridiche mi potrà spiegare come hanno deciso le cifre....2582,28 e 15493,71.....avrebbero potuto non fare solamente la conversione lira euro della cifra tonda in lire ma fare direttamente la cifra tonda in euro...
Adesso non farlgi le pulci :lol:

:lol: :lol: :lol:

Inviato: 28/02/2008, 18:12
da brutale 910 s
Le cifre vengono per forza tramutate secondo il cambio corrente poichè per modificarle ci vorrebbe una legge apposita di riforma del codice di procedura penale

Inviato: 28/02/2008, 22:23
da marj
..che spessore...snellire le procedure.pe ste cazzate....magari...???

Inviato: 30/05/2008, 15:02
da marj
Odierna è anche la seconda sentenza... multa scalata a 100 euro invece di 154 e 2 punti non decurtati... Gavirate...

L'altra ce l'hanno respinta perchè mio marito era all'estero per lavoro e non ha potuto presenziare...

quando ho le sentenze ve le scrivo . bye cari...

Inviato: 03/06/2008, 16:09
da massimou
marj ha scritto:Odierna è anche la seconda sentenza... multa scalata a 100 euro invece di 154 e 2 punti non decurtati... Gavirate...

L'altra ce l'hanno respinta perchè mio marito era all'estero per lavoro e non ha potuto presenziare...

quando ho le sentenze ve le scrivo . bye cari...
Attendiamo :wink:

Inviato: 04/06/2008, 18:23
da bobo blaster
se i giudici di pace non facessero ste cose, non li cagherebbe più nessuno e non guadagnerebbero più,
indi: FATE TRANQUILLAMENTE RICORSO

Inviato: 04/06/2008, 18:26
da brutale 910 s
In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.

Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate non eccedano il valore di ¤ 15.493,71.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Il giudice di pace in base all'art. 113 cpc decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.

In base all'art. 114 cpc la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.

(Fonte wikipedia non avevo voglia di scrivere tutto ;-))

Inviato: 04/06/2008, 20:17
da marj
brutale 910 s ha scritto:In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.

Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate non eccedano il valore di ¤ 15.493,71.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Il giudice di pace in base all'art. 113 cpc decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.

In base all'art. 114 cpc la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.

(Fonte wikipedia non avevo voglia di scrivere tutto ;-))
guarda che esiste il Copia- Incolla!!! :lol:

Inviato: 04/06/2008, 20:37
da brutale 910 s
è quello che ho usato ctrl+c ctrl+v

Inviato: 04/06/2008, 21:11
da marj
(Fonte wikipedia non avevo voglia di scrivere tutto )


questo l'hai scritto te...non si era capito :wink:

Inviato: 05/06/2008, 9:09
da massimou
marj ha scritto:(Fonte wikipedia non avevo voglia di scrivere tutto )


questo l'hai scritto te...non si era capito :wink:
:lol: :lol: :lol: