riporto:
carrello appendice, cioè fino a 400 kg di portata complessiva autorizzata.
Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli.
Si considerano parte integrante dell’autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92
Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi
Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell’autoveicolo che effettua il traino
Non sono soggetti all’obbligo della copertura assicurativa di cui all’art.193/1 dl 285/92
Seguono le sorti dell’autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all’art.80 del codice della strada
Possono essere agganciati solamente all’autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati
Il veicolo formato dall’autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)
Limiti di velocità: quelli dell’autoveicolo che effettua il traino
Rimorchio "leggero", cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata
Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall’art.116 dl 285/92 comma 3
Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell’autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all’obbligo della copertura assicurativa di cui all’art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all’obbligo della revisione di cui all’art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
Il veicolo formato dall’autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni (60/80)
questo per la precisione
ciao
