Investito e multato per non avere attraversato sulle strisce
Inviato: 04/06/2009, 15:23
Dal sito UnioneConsulenti.it:
La vicenda per la verità è un pò più complessa. Un uomo, dopo avere attraversato la strada ad una distanza di circa 20 metri dalle strisce pedonali, veniva investito. Una volta accorsi, i pubblici ufficiali gli contestavano il fatto elevandogli la relativa multa.
L'uomo, in un secondo momento, ricorreva al Giudice di Pace, contestando non tanto la violazione in se quanto il fatto che nel verbale non era specificato l'articolo del codice della strada oggetto della violazione. Si tratta ovviamente dell'art. 190 che recita "i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi" e che "quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.".
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso argomentando che l'esatta specificazione della norma violata non è sempre indispensabile, ove l'interessato sia stato messo in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia avvenuta in modo da garantire il diritto di difesa.
L'uomo ricorreva in Cassazione, la quale con la sentenza citata confermava sostanzialmente quanto a suo tempo stabilito dal Giudice di Pace.
A ben vedere il fatto più interessante è proprio la mancata previsione, a pena di nullità dell'atto, dell'indicazione dell'art. violato da parte di chi eleva la contravvenzione, pur con tutte le precauzioni indicate dal Giudice di pace prima, e dalla Corte di Cassazione poi.
La vicenda per la verità è un pò più complessa. Un uomo, dopo avere attraversato la strada ad una distanza di circa 20 metri dalle strisce pedonali, veniva investito. Una volta accorsi, i pubblici ufficiali gli contestavano il fatto elevandogli la relativa multa.
L'uomo, in un secondo momento, ricorreva al Giudice di Pace, contestando non tanto la violazione in se quanto il fatto che nel verbale non era specificato l'articolo del codice della strada oggetto della violazione. Si tratta ovviamente dell'art. 190 che recita "i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi" e che "quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.".
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso argomentando che l'esatta specificazione della norma violata non è sempre indispensabile, ove l'interessato sia stato messo in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia avvenuta in modo da garantire il diritto di difesa.
L'uomo ricorreva in Cassazione, la quale con la sentenza citata confermava sostanzialmente quanto a suo tempo stabilito dal Giudice di Pace.
A ben vedere il fatto più interessante è proprio la mancata previsione, a pena di nullità dell'atto, dell'indicazione dell'art. violato da parte di chi eleva la contravvenzione, pur con tutte le precauzioni indicate dal Giudice di pace prima, e dalla Corte di Cassazione poi.