Multe stradali: 90 giorni per la notifica del verbale
Inviato: 10/12/2010, 9:27
Dal sito UnioneConsulenti.it:
In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni). Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13 agosto 2010 che la notifica del verbale di accertamento sia fatta entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti da quando l'amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile. Non è quindi facile da stabilire tale momento, che può variare da caso a caso. Va precisato che, per i residenti all'estero, invece, il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.
In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni). Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13 agosto 2010 che la notifica del verbale di accertamento sia fatta entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti da quando l'amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile. Non è quindi facile da stabilire tale momento, che può variare da caso a caso. Va precisato che, per i residenti all'estero, invece, il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.