fabriziobruni ha scritto:ignorati!!!
Non erano ancora a conoscenza della LEGGE di conversione 2 ottobre 2007 n. 160
(art3 punto C comma 9) che ha approvato il decreto legge del 3 agosto ma cosi modificandolo
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l160_07.html
Prima di fare i furbetti con un avvocato ( e il mio documento l hanno visto...) sarebbe meglio che si informino bene e conoscano meglio la legge .... idioti....
TRE mesi se li faranno loro...ma di richiamo! adesso mi diverto io....
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocità dei veicoli
il comma 9 è sostituito dai seguenti:
"Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice
Sì. va bene ma nell'articolo 3 c'è pure il punto :
9. "bis. Chiunque supera di
oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.";"
Vedi tu io non sono un'avvocato ma loro hanno solo applicato l'articolo
sbagliato o sbaglio????
Perchè se il limite era 70km/h e tu andavi a 152km/h eri di "solo" 82km/h sopra tale limite
Ciao!
BRUTALE...
Opera d'arte in movimento... le altre, sono solo noia.
Opus in moto... cetera, taedium.