e vabbè, quello ci può stare. Ma che non ti aprano in due come una cozza perchè hai la moto tutta taroccata, quella dei documenti non c'entra niente, giusto?blakkflame ha scritto:MAI sentito di decurtazione punti per aver dimenticato i documenti !!techmaz ha scritto:eccolo:SamuelVega ha scritto:ti chiedono la patente per accertare chi sei .. altrimenti ciccia
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
art. 192 comma 6°
- 3 punti.
la legge parla di esibizione del documento..significa che materialmente puoi non darglielo! però devi avere gli attributi e conoscere bene la legge...altrimenti ti fanno a fettine. me lo diceva un agente di pp.
Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. (*)
(*) articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis. Consultare la Tabella
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.128,03 a euro 4.515,39 (1).
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http://www.poliziadistato.it/articolo/497/
La tabella delle penalità - 3 punti
Violazioni che comportano la perdita di 3 punti Articolo
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h art. 142, comma 8°
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2°
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose art. 149, comma 4°
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate art. 153, comma 10°
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti art. 164, comma 8°
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c)
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. art. 167, comma 7°
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 7° secondo periodo
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 7° secondo periodo
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
art. 192 comma 6°
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Da portare ad un comando similare ENTRO i 5 gg SOLARI sì..........e multe retroattive neppure !!!
Per intenderci: sei senza revisione quando ti fermano e sei senza libretto, te ne accorgi prima di portargliela e la fai, sei perfettamente in regola, a parte la sanzione pecuniaria..........IDEM con la patente scaduta !!
Sennò siamo tutti fessi ad andare in giro con l'assicurazione e le moto a posto...