Separazione dei beni: irrilevanza della comunione di fatto
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Separazione dei beni: irrilevanza della comunione di fatto
Dal Sito UnioneConsulenti.it:
Se i coniugi sono in regime di separazione dei beni, non si può rivendicare la comunione di fatto, per esempio la comproprietà dell'immobile costruito sul terreno di proprietà del marito
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 12 ottobre 2009 n. 21637.
Nel caso specifico, la moglie rivendicava la comproprietà dell'immobile costruito, durante il matrimonio, su un terreno acquistato dal marito. I coniugi erano in regime di separazione dei beni.
La moglie, tuttavia, sosteneva che il terreno, formalmente intestato al marito, era stato acquistato in realtà da entrambi i coniugi in base ad un accordo tacito tra gli stessi.
La moglie sosteneva che la comproprietà del terreno e, quindi, dell'immobile costruito su di esso potesse desumersi dall'esistenza di una comunione di fatto sull'immobile.
Anche lei, infatti, contribuiva al pagamento delle tasse ed in generale alle necessarie spese economiche ed aveva comunque il godimento dell'immobile.
La domanda della moglie è stata respinta.
La comunione di fatto, dice la Corte, non ha rilevanza e non muta il regime degli acquisti in costanza di matrimonio. Il godimento dell'immobile ed il pagamento delle tasse, infatti, attengono al regime di vita dei coniugi.
Ciascun coniuge può certamente godere della casa e sostenere le spese economiche familiari, ma questo non è sufficiente per affermare l'esistenza di un accordo tacito tra i coniugi circa l'acquisto in comproprietà dell'immobile.
Se i coniugi sono in regime di separazione dei beni, non si può rivendicare la comunione di fatto, per esempio la comproprietà dell'immobile costruito sul terreno di proprietà del marito
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 12 ottobre 2009 n. 21637.
Nel caso specifico, la moglie rivendicava la comproprietà dell'immobile costruito, durante il matrimonio, su un terreno acquistato dal marito. I coniugi erano in regime di separazione dei beni.
La moglie, tuttavia, sosteneva che il terreno, formalmente intestato al marito, era stato acquistato in realtà da entrambi i coniugi in base ad un accordo tacito tra gli stessi.
La moglie sosteneva che la comproprietà del terreno e, quindi, dell'immobile costruito su di esso potesse desumersi dall'esistenza di una comunione di fatto sull'immobile.
Anche lei, infatti, contribuiva al pagamento delle tasse ed in generale alle necessarie spese economiche ed aveva comunque il godimento dell'immobile.
La domanda della moglie è stata respinta.
La comunione di fatto, dice la Corte, non ha rilevanza e non muta il regime degli acquisti in costanza di matrimonio. Il godimento dell'immobile ed il pagamento delle tasse, infatti, attengono al regime di vita dei coniugi.
Ciascun coniuge può certamente godere della casa e sostenere le spese economiche familiari, ma questo non è sufficiente per affermare l'esistenza di un accordo tacito tra i coniugi circa l'acquisto in comproprietà dell'immobile.
Ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute
Una persona pessimista fa si di creare delle energie che andranno nella direzione delle sue paure piu profonde, fino alla loro realizzazione. Il pessimismo sincronizza anche i semafori.
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Re: Separazione dei beni: irrilevanza della comunione di fatto
scommetto che la Corte era formata da tutti uomini.....
L' urlo del motore e' come le parole di un uragano. E il mondo si spacca...
Re: Separazione dei beni: irrilevanza della comunione di fatto
giusta la decisione della corte, il regime della pubblicità immobiliare nel sistema giuridico italiano è abbastanza preciso. in ogni caso scegliendo la separazione dei beni il bene è in ogni caso personale.
l'articolo non cita comunque la diversa situazione di chi compra un terreno prima del matrimonio e poi ci si sposa in comunione poi si cotruisce......di chi è la costruzione?....... essa sarà del proprietario del terreno (accessione) e l'altro coniuge vanterà un diritto di credito nei confronti dell'altro. come ben si può vedere il sitema è molto complicato.....
l'articolo non cita comunque la diversa situazione di chi compra un terreno prima del matrimonio e poi ci si sposa in comunione poi si cotruisce......di chi è la costruzione?....... essa sarà del proprietario del terreno (accessione) e l'altro coniuge vanterà un diritto di credito nei confronti dell'altro. come ben si può vedere il sitema è molto complicato.....
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Re: Separazione dei beni: irrilevanza della comunione di fatto
ottimo...
vado subito a comprarmi il terreno dove farò costruire casa mia in coperazione con mio suocero..
Una volta tanto che l'abbiano in quel posto loro!!!
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- Al mondo esistono molti luoghi belli. Ma la Toscana è un'altra cosa.
- Ho speso un sacco di soldi in auto, alcool e moto veloci;tutto il resto l'ho sperperato... -
- Cosa c'è meglio di una moto? DUE MOTO!!! -
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Re: Separazione dei beni: irrilevanza della comunione di fatto
Ma ti devi separare?
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Re: Separazione dei beni: irrilevanza della comunione di fatto
devo ancora trovare la persona da sposare, Pitt....
ma a parte scherzi, per come vanno le cose di questi tempi non sarebbe male, una cosa del genere...
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