In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.
Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate non eccedano il valore di ¤ 15.493,71.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Il giudice di pace in base all'art. 113 cpc decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.
In base all'art. 114 cpc la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.
(Fonte wikipedia non avevo voglia di scrivere tutto

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